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AVVISO AI TECNICI: Certificazione energetica degli edifici PDF Stampa E-mail
Thursday 18 February 2010 20:03

In esecuzione del Dpr n.59/2009 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26.6.2009, dal mese di luglio 2009 tutti gli edifici devono essere dotati di "Attestato di Certificazione Energetica" redatto in conformità all'art.6 del D. Lgs. n. 192/2005.

Nello specifico, in applicazione delle norme sopra richiamate, è fatto obbligo acquisire:

  • - prima del rilascio del Permesso di costruire o in sede di esame della Denuncia di inizio attività: relazione tecnica e progetto di qualificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare oggetto di costruzione o ristrutturazione;
  • - ad ultimazione dei lavori: certificazione di conformità a firma del direttore dei lavori, resa in forma asseverata, delle opere realizzate rispetto al progetto presentato e alla sua relazione e/o a sue eventuali varianti, con allegato "Attestato di qualificazione Energetica" dell'edificio e/o unità immobiliare;
  • - in sede di rilascio del certificato di agibilità: Certificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare. In mancanza detta certificazione non può essere rilasciata.

 

L'obbligo di tale certificazione riguarda TUTTI GLI EDIFICI REALIZZATI EX NOVO O RISTRUTTURATI IN FORZA DI TITOLI EDIFICATORI RILASCIATI DALL'8.10.2005, indipendentemente dalla presenza o meno degli impianti tecnici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni energetiche.

 

La certificazione deve essere prodotta per interventi di:

  • - nuova costruzione;
  • - riqualificazione che interessano almeno il 25% delle superfici esterne dell'immobile;
  • - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro edilizio, ovvero demolizione ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile superiore a mq. 1000;
  • - ampliamento superiore al 20% del volume esistente;

 

Restano esclusi da tale obbligo gli edifici:

  • - realizzati o ristrutturati in forza di titoli edilizi richiesti in data antecedente all'8.10.2005 e sui quali non siano stai eseguiti importanti interventi di ristrutturazione;
  • - aventi destinazioni d'uso a: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;
  • - industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze legate al processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo medesimo altrimenti non utilizzabili;
  • - isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.;
  • - ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

 

Il Responsabile del Settore Urbanistico 
                Ing:Lucia Rossi

Il Responsabile Sportello Unico
              Dr. Antonio Fine